Il reato di tortura scontenta le opposizioni e la polizia

Il Reato di Tortura è ora introdotto in Italia, dopo i numerosi richiami e sanzioni da parte dell’Unione europea (anche dopo le vicende della Scuola Diaz di Genova nel G8 del 2001). A tre anni dall’inizio dell’iter parlamentare, l’Aula della Camera ha approvato definitivamente la legge 14 luglio 2017 n. 110, (Reato di Tortura art. 613-bis c.p)

Le norme prevedono la punizione col carcere da 4 a 10 anni per chiunque usi crudeltà, violenze o minacce gravi, priva della libertà una persona e ne infligge sofferenze fisiche acute o traumi psichici evidenti. Gli anni di carcere aumentano a 12 se a commettere il reato è un pubblico ufficiale. Si tratta di una restrizione contro gli episodi di violenza commessi da esponenti delle forze dell’ordine contro fermati o arrestati. Ma il reato richiede una continuità di condotte (più atti di minaccia o di violenza) oppure deve comportare un trattamento degradante o inumano, con aggravanti in caso di lesioni o morte.

Non si ha invece tortura nel caso di sofferenze inflitte da legittime misure limitative di diritti. Rischia anche il pubblico ufficiale che istiga a commettere il delitto di tortura e non viene obbedito, la legge prevede per questo il carcere per 3 anni. Nessuno può comunque essere espulso, respinto o estradato verso paesi dove vi sia il rischio che possa essere sottoposto a tortura. Qualsiasi dichiarazione o informazione estorta sotto tortura non è utilizzabile in un processo, ma può valere come prova contro gli imputati di tortura. Non esiste immunità per i cittadini stranieri imputati o condannati per tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale, ma se richiesto, possono essere estradati.

I sindacati delle forze dell’Ordine replicano, per il Consap si tratta di una “legge vergogna, uno spot di vendetta per i fatti del G8 di Genova”, mentre il Sap la considera “un manifesto ideologico contro poliziotti”.