Attenzione! Norme per l’utilizzo di assegni, contante, libretti al portatore

L’Abi (Associazione Bancaria Italiana), aiuta i consumatori a orientarsi tra le nuove norme, per l’utilizzo di assegni, contante e libretti al portatore, ricorda di fare attenzione alle soglie massime sugli assegni e i contanti, alla dicitura “non trasferibile” e ai vecchi libretti al portatore, per evitare sanzioni anche salate e non incorrere nelle norme anti riciclaggio e antiterrorismo.

Ecco le 10 cose da sapere e a cui fare attenzione per non sbagliarsi.

1. Vietato il trasferimento tra privati, senza avvalersi dei soggetti autorizzati come ad esempio banche, di denaro contante e di titoli al portatore (ad esempio assegni senza indicazione del beneficiario) di importo complessivamente pari o superiore a 3.000 euro.

2. Gli assegni bancari, circolari o postali di importo pari o superiore a 1.000 euro devono riportare, oltre a data e luogo di emissione, importo e firma, l’indicazione del beneficiario e la clausola “non trasferibile”.

3. Le banche, alla luce delle disposizioni di legge, consegnano automaticamente alla clientela assegni con la dicitura prestampata di non trasferibilità;

4. Chi vuole utilizzare assegni in forma libera, per importi inferiori a 1.000 euro, può farlo presentando una richiesta scritta alla propria banca.

5. Per ciascun assegno rilasciato o emesso in forma libera e cioè senza la dicitura “non trasferibile” è previsto dalla legge il pagamento a carico del richiedente l’assegno di un’imposta di bollo di 1,50 euro che la banca versa allo Stato.

6. E’ vietata l’apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia ed è
vietato il loro utilizzo anche se aperti in uno Stato estero; i libretti di deposito, bancari e postali, possono essere emessi solo in forma nominativa, cioè intestati ad una o più determinate persone.

7. Per l’utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti anonimi o con intestazione fittizia la sanzione è in percentuale e varia dal 10 al 40% del saldo.

8. Per chi detiene ancora libretti al portatore è prevista una finestra di tempo per l’estinzione, con scadenza il 31 dicembre 2018, resta comunque vietato il loro trasferimento.

9. Per il trasferimento dei libretti al portatore la sanzione può variare da 250 a 500 euro. La stessa sanzione si applica nel caso di mancata estinzione dei libretti al portatore esistenti entro il termine del 31 dicembre 2018.

10. In caso di violazioni per la soglia dei contanti e degli assegni la sanzione varia da 3.000 a 50.000 euro.